Dalla data di oggi, l’imposta di bollo in misura fissa di € 1,81 è aumentata a € 2,00, mentre quella di € 14,62 è aumentata a € 16,00

La Legge n° 71 del 24 giugno 2013,che converte il Decreto Legge n° 43/2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 147 di ieri 25 giugno 2013, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e perciò a partire da oggi 26 giugno 2013 decorrono i nuovi importi per l’imposta fissa di bollo.
L’aumento imposta di bollo fissa è stato deciso per far fronte ai maggiori oneri connessi con la ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 2009.
Ricordiamo che l’imposta di bollo di € 2,00 (ex € 1,81) si applica a Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Tuttavia l’imposta non è dovuta quando la somma non supera € 77,47.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
In particolare, l’imposta di bollo di € 2,00 (ex € 1,81) si applica alle fatture di importo superiore a € 77,47 per operazioni effettuate ex art. 27, co. 1 e 2 D.L. 98/2011, non soggette ad IVA, emesse dai cosiddetti contribuenti minimi.
Pingback: L'imposta di bollo su fatture cartacee, PDF, elettroniche e documenti informatici: come assolverla - Studio Commercialista D'Angelo